Il Provvedimento IVASS 97/2020 – in vigore dal 31 marzo 2021 – ha modificato, tra gli altri, l’articolo 67 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018 in materia di Conservazione della Documentazione. Vediamo quali sono le principali modifiche apportate.

Articolo 67 comma 1 – Testo aggiornato

Il nuovo provvedimento modifica così l’articolo 67 comma 1 del Regolamento 40/2018:

I distributori, conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso (testo modificato), per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente:

a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di distribuzione ed eventuali procure;

b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59 (testo abrogato), nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente ai sensi dell’articolo 66;

c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;

d) la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui alla Parte IV, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6;

e) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli 11 e 15;

f) limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all’articolo 114-bis, comma 2, del Codice;

g) l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei locali, nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall’articolo 89, comma 6;

g-bis) la documentazione relativa agli adempimenti di cui all’articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione (testo aggiunto).

Abrogazione degli articoli 58 e 59

Gli articoli 58 e 59 riguardano rispettivamente la “Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente” e la “Vendita con consulenza”.

L’articolo 58 al comma 8 prevedeva che “dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell’articolo 67”. Ciò significa che dal 31 marzo 2021, data in cui entra in vigore il provvedimento 97/2020 non è più obbligatorio conservare le seguenti informazioni, indicate al comma 1:

“Caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto”.

L’articolo 59 prende in esame il caso in cui venga offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto. Al comma 1 infatti leggiamo:

“Il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo”.

Anche la documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata, debitamente sottoscritta dal contraente, è obbligatoria ai sensi dell’articolo 67. Ma non lo sarà più con l’entrata in vigore del Provvedimento IVASS 97/2020.

L’aggiunta della lettera g-bis al comma 1 dell’articolo 67

Il testo precedente non menzionava gli adempimenti di cui all’articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione. Sono stati introdotti dalla lettera g-bis del comma 1.

Queste disposizioni riguardano i “Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti” e sono contenuti nel Codice delle assicurazioni private.

Nello specifico i soggetti che lavorano prodotti assicurativi da vendere ai clienti “elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili” (comma 1).

Il comma 3 prevede che i soggetti di cui al comma 1 “trasmettono all’IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del prodotto”.

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