La nuova Normativa in materia di Distribuzione assicurativa ha introdotto moltissime novità con il Provvedimento IVASS 97/2020. Vediamo adesso nel dettaglio cosa cambia per quanto riguarda l’informativa precontrattuale, a partire da una revisione della modulistica dell’Allegato 3 e 4 IVASS.

Scarica qui i nuovi Allegati 3 e 4 IVASSAllegato 3; Allegato 4; Allegato 4-bis; Allegato 4-ter.

Abbiamo già visto nel precedente articolo tutte le modifiche all’articolo 67 riguardo la conservazione della documentazione. Cosa cambia invece in materia di informativa precontrattuale?

Informativa precontrattuale

 

Veniamo alle modifiche all’articolo 56 del Regolamento IVASS 41/2018 congiuntamente alla revisione della modulistica:

  • L’allegato 3 viene denominato “Informativa sul distributore
  • L’allegato 4 viene denominato “Informazioni sul prodotto assicurativo non-IBIP
  • Introduzione dell’allegato 4-bis: “Informazioni sul prodotto d’investimento assicurativo
  • Introduzione dell’allegato 4-ter: “Elenco delle regole di comportamento del distributore

Queste novità derivano dall’esigenza di semplificazione e razionalizzazione del mercato. Anche l’approccio all’informativa precontrattuale della distribuzione bancaria ha contribuito. Infatti in quel caso gli intermediari forniscono gran parte delle informazioni precontrattuali già all’instaurarsi del rapporto, in sede di sottoscrizione del contratto quadro di consulenza.

Anteprima dei nuovi allegati: puoi scaricare i documenti in formato PDF all’inizio di questo articolo

Perché vengono modificati gli allegati 3 e 4 IVASS?

 

Le modifiche hanno lo scopo di semplificare il contenuto dell’informativa attraverso l’aggregazione di informazioni omogenee. In particolare, quelle di natura “statica” (ora in allegato 3), ossia che non cambiano per effetto della stipula di diversi contratti con lo stesso contraente, e quelle di natura “dinamica” (ora in allegato 4 e 4-bis), che variano per ogni singolo contratto sottoscritto.

Inoltre, la nuova normativa razionalizza le modalità di consegna della documentazione precontrattuale nel modo seguente:

  • Introducendo l’obbligo di consegna dell’allegato 3 solo in occasione della sottoscrizione del primo contratto; restano fermi gli obblighi di affissione nei locali dell’intermediario o di pubblicazione sul sito internet.
  • Confermando l’obbligo di consegna dell’allegato 4 o 4-bis per i prodotti IBIPs prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto.
  • Sostituendo l’informativa precontrattuale con appositi elenchi resi noti al contraente (tramite affissione nei locali o pubblicazione sul sito Internet) recanti la denominazione delle imprese di assicurazione con cui l’intermediario ha rapporti d’affari e l’elenco degli obblighi di comportamento.

L’articolo 68-ter e le altre novità

L’Articolo 68-ter del Provvedimento IVASS 97/2020 sull’Informativa precontrattuale introduce l’allegato 4-bis per i contraenti dei prodotti IBIPs, ossia i prodotti di investimento assicurativo, in linea con la Normativa IDD.

Sulla base dell’Articolo 48 del Regolamento UE 2017/565 l’Articolo 68-ter prevede l’obbligatorietà dell’informativa specificatamente:

“alla natura, ai rischi, ai costi e agli oneri connessi all’acquisto degli IBIPs, con particolare riguardo alle loro caratteristiche e funzionamento, agli specifici rischi legati all’insolvenza dell’emittente, alla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari sottostanti; all’esercizio del diritto di riduzione e riscatto, all’esistenza di eventuali garanzie o meccanismi di protezione dei premi versati”.

L’Articolo 68-quater, inoltre, dispone obblighi supplementari in riferimento ai requisiti delle informazioni sul prodotto. Nello specifico, le modalità di un eventuale raffronto tra diversi prodotti d’investimento, oppure quelle riguardanti l’indicazione dei risultati ottenuti.

Invece l’Articolo 68-quinquies prevede l’obbligo di fornire informazioni pubblicitarie coerenti con quelle recate dalla documentazione contrattuale.

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